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Messaggio di avviso

CIEAi sensi dell'articolo 11, comma C del D.P.R. 223/89 è d'obbligo fare la dichiarazione di rinnovo di dimora abituale presso l’ufficio anagrafe entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno precedentemente scaduto.

Nel caso in cui la persona non presenti all’ufficio anagrafe Comunale entro il termine previsto il rinnovo effettuato in Questura, il Comune procede alla cancellazione del medesimo dal registro anagrafico per mancato rinnovo della dimora abituale e invia la comunicazione di irreperibilità alla Questura di Roma.

È importante, quindi, rispettare questo obbligo, perché la cancellazione del registro della popolazione residente può pregiudicare il requisito di residenza continuativa necessario per la richiesta della cittadinanza italiana.

L’Ufficio anagrafe è a disposizione per qualsivoglia chiarimento in merito, chiamando i contatti consultabili cliccando qui.